Negli anni il Garante della privacy è più volte intervenuto sulle questioni della privacy legata al mondo scolastico. Vi proponiamo una ricognizione delle indicazioni più significative, corredate da una serie di articoli.

Esiti scolastici degli alunni. Lecito pubblicarli all’albo della scuola

Sull’argomento il Garante per la protezione dei dati personali a distanza di anni e in diversi comunicati afferma che la pubblicazione degli esiti scolastici degli alunni non costituisce violazione della privacy. Leggi l’articolo

“I voti scolastici e in genere ogni dato relativo agli esiti del processo di istruzione non sono dati sensibili, soggetti a speciali tutele” (Newsletter Garante 12 – 8.6.2000),potendosi concludere anche in merito che la loro pubblicazione non costituisce affatto una violazione di quel diritto alla riservatezza, sancito nell'art.2 comma 1 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D.Lgs. 196 del 2003 e nello specifico nell'art.2, comma 2 del D.P.R. n.249 del 1998, “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; in questo caso il diritto alla riservatezza verrebbe superato dal principio di trasparenza e dalle “essenziali esigenze di controllo sociale e professionale che dipendono proprio dalla conoscibilità delle valutazioni finali” (Newsletter sopracitata). Nessun offesa alla dignità dell'interessato e nessuna invasione nella sua sfera intima.

Nel 2010 il Garante pubblica un vademecum dal titolo “La privacy tra i banchi di scuola”, il documento a proposito di voti scolastici, scrutini, tabelloni, esami di stato ribadisce che “non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza. (…) Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell'albo degli istituti”. Lo stesso principio viene confermato in un altro comunicato del 2012 “La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare”.

 

Indi se ne ricava che la pubblicazione all'albo della scuola per esteso dei voti scolastici riportati nelle singole discipline dagli alunni o studenti è più che legittima, non venendo l'Amministrazione con tale prassi a determinare alcun danno. Anzi in un Comunicato stampa del 14/06/2005 dello stesso Garante viene altresì richiamato anche il Codice sulla protezione dei dati personali, a proposito di fotografie sugli esiti scolastici degli studenti, fornendo un'indicazione operativa oggi più che mai attuale in questi tempi di grande esplosione digitale; si legge infatti che “nessuna norma del codice sulla protezione dei dati personali preclude la piena pubblicità degli scrutini scolastici, la possibilità di accesso ai luoghi dove essi sono esposti e di trarne notizia prendendo appunti per usi personali, eventualmente anche con foto. Non si può utilizzare il codice per precludere la piena pubblicità degli esiti finali: se poi vi fosse, a posteriori, un eventuale uso non corretto, questo sarebbe ovviamente verificabile”.

Gli esiti scolastici non sono quindi dati sensibili contrariamente a quelli che riguardano lo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose e le origini razziali e etniche.

L'art.96 del D.Lgs. n.196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” lo conferma in modo chiaro: “al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità”. È dovuta da parte delle scuole l'informativa alle famiglie circa l'utilizzo dei dati e resta salvo ed ammissibile il principio del trattamento per specifiche finalità istituzionali.

 

Social media e privacy, come difendersi. Le indicazioni del Garante della privacy

Il Garante della privacy ha lanciato una campagna informativa con lo scopo di informare su come proteggere i dati personali e proteggersi da un uso improprio dei social media. Leggi l’articolo

Il manuale pubblicato dal Garante è rivolto a tutti gli utenti e rappresenta un punto di riferimento utile anche per le scuole. Il vademecum offre spunti di riflessione, consigli e approfondimenti su problematiche che destano particolare allarme, come la violazione della dignità della persona, la sovraesposizione della propria vita privata, il cyberbullismo e il sexting.

Fenomeni che rischiano di provocare danni, spesso gravi, a tanti ragazzi. Il sito del Garante dedicato alla socialprivacy http://www.garanteprivacy.it/socialprivacy

 

Garante della privacy, attenti ai motori di ricerca. Le nuove linee guida della PA

Aggiornate le linee guida del GdP relativamente alla privacy e alla trasparenza per le Pubbliche Amministrazioni. Tra le novità anche i motori di ricerca. La nostra pagina che raccoglie tutte le indicazioni.

 

Tra le novità anche quella relativa all’indicizzazione nei motori di ricerca. Secondo quanto riportato nel nuovo documento, le PA dovranno adottare misure per impedire la indicizzazione dei dati sensibili da parte dei motori di ricerca e il loro riutilizzo.

Nei particolari, l’obbligo di indicizzare i dati nei motori di ricerca generalisti (es. Google) durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati dalle norme in materia di trasparenza. Non possono essere indicizzati nei motori di ricerca i dati sensibili e giudiziari.

Le nuove indicazioni del Garante della Privacy. Principi generali

Le Pa devono pubblicare solo dati esatti, aggiornati e contestualizzati. Prima di mettere on line sui propri siti informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, le amministrazioni devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che ne preveda l’obbligo.

Le Pa devono pubblicare on line solo dati la cui pubblicazione risulti realmente necessaria. È sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.

Occorre adottare misure per impedire la indicizzazione dei dati sensibili da parte dei motori di ricerca e il loro riutilizzo.

Qualora le PA intendano pubblicare dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel decreto legislativo n.33, devono procedere prima all’anonimizzazione di questi dati, evitando soluzioni che consentano l’identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell’interessato.

Open data e riutilizzo dei dati

I dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità.

L’obbligo previsto dalla normativa in materia di trasparenza on line della Pa di pubblicare dati in "formato aperto", non comporta che tali dati siano anche "dati aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo. Il riutilizzo dei dati personali non deve pregiudicare, anche sulla scorta della direttiva europea in materia, il diritto alla privacy.

Le Pa dovranno, quindi, inserire nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" sui propri siti web un alert con cui si informa il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili in

 

termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto del norme sulla protezione dei dati personali. I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.

Durata degli obblighi di pubblicazione

Il periodo di mantenimento on line dei dati è stato generalmente fissato in 5 anni dal decreto legislativo n.33. Sono previste, però, alcune deroghe, come nell’ipotesi in cui gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza. In ogni caso, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti hanno prodotto i loro effetti, i dati personali devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni.

Motori di ricerca

L’obbligo di indicizzare i dati nei motori di ricerca generalisti (es. Google) durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati dalle norme in materia di trasparenza. Vanno dunque esclusi gli altri dati che si ha l’obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità (es. pubblicità legale sull’albo pretorio, pubblicazioni matrimoniali etc).

Non possono essere indicizzati (e, quindi, reperibili attraverso i motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari.

Specifici obblighi di pubblicazione

Risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli dipendenti (determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione). Non è però giustificato riprodurre sul web le dichiarazioni fiscali o la versione integrale dei cedolini degli stipendi. Esistono, invece, norme ad hoc per gli organi di vertice politico.

A tutela di fasce deboli, persone invalide, disabili o in situazioni di disagio economico destinatarie di sovvenzioni o sussidi, sono previste limitazioni nella pubblicazione dei dati identificativi.

Vi è, invece, l’obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, con l’esclusione di dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale) o dati sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro a enti senza finalità di lucro etc.).

Obblighi di pubblicità degli atti per finalità diverse dalla trasparenza

Il rispetto dei principi di esattezza, necessità, pertinenza e non eccedenza, permanenza on line limitata nel tempo dei dati personali, vale anche per la pubblicazione di atti per finalità diverse dalla trasparenza (albo pretorio on line degli enti locali, graduatorie di concorsi etc.).

Al fine di ridurre i rischi di decontestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni secondo parametri non conosciuti dall’utente, è necessario prevedere l’inserimento all’interno del documento di "dati di contesto" (es. data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, numero di protocollo) ed evitare l’indicizzazione tramite motori di ricerca generalisti, privilegiando funzionalità di ricerca interne ai siti web delle amministrazioni.

Deve essere evitata la duplicazione massiva dei file.

Le graduatorie

Il Garante è intervenuto più volte contro illeciti compiuti nella pubblicazione on line di graduatorie di vario tipo, le quali spesso contengono dati personali non pertinenti o eccedenti le finalità istituzionali perseguite.

Alcuni Comuni, ad esempio, hanno pubblicato on line le graduatorie di chi ha diritto a usufruire del servizio di scuolabus includendo tra le varie informazioni liberamente accessibili, non solo i dati identificativi dei bambini, ma anche l’indirizzo di residenza e il luogo preciso dove lo scuolabus li avrebbe fatti salire e scendere. La diffusione di questi dati, oltre a comportare una violazione della normativa, può rendere i minori facile preda di malintenzionati.

 

Un altro caso frequente riguarda la pubblicazione sui siti Internet degli istituti delle graduatorie di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) per consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. Tali liste, giustamente accessibili a tutti, non devono però contenere, come in diversi casi segnalati al Garante, i numeri di telefono e gli indirizzi privati dei candidati. Questa illecita diffusione dei contatti personali incrementa, tra l’altro, il rischio di esporre i lavoratori a forme di stalking o a possibili furti di identità.

Retta e servizio mensa

Il Garante ricorda che è illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si può rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull’accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.

 

L’iscrizione a scuole e asili

Gli istituti scolastici e gli asili nido, così come i Comuni, devono predisporre con cura i moduli di iscrizione di bambini e studenti, così da non chiedere alle famiglie informazioni personali eccedenti e non rilevanti. Particolare attenzione deve essere posta sull’eventuale raccolta di dati sensibili, come quelli sulle condizioni di salute e sull’appartenenza etnica o religiosa. Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa, richiede speciali cautele e può essere effettuato solo se i dati sensibili sono indispensabili per l’attività istituzionale svolta: non è questo il caso della semplice iscrizione a scuola.

L’Autorità segnala, infine che, allo scopo di fornire un quadro organico in materia di protezione dei dati personali nel mondo della scuola, e affrontare nel contempo le problematiche legate all’uso di Internet e delle nuove tecnologie, verranno adottate presto specifiche Linee guida in materia.

Temi in classe

Non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta, invece, nella sensibilità dell’insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l’equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.

 

Cellulari e tablet

L’uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta, comunque, agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l’uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E’ bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per l’uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.

 

Recite e gite scolastiche

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati a un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.

 

Telecamere

Si possono in generale installare telecamere all’interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con

 

cartelli. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.

 

Inserimento professionale

 

Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.

 

Questionari per attività di ricerca

L’attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all’iniziativa.

 

Iscrizione e registri on line, pagella elettronica

In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell’istruzione riguardo all’iscrizione on line degli studenti, all’adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l’adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.

 

Voti, scrutini, esami di Stato

I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell’istruzione. È necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l’istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

 

Trattamento dei dati personali

Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati – come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute – anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. È bene ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell’istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall’istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.

 

Troppi dati per l’iscrizione all’asilo nido. Chiesto anche lo stato di salute dei nonni. Stop del Garante della privacy

comunicato Garante della Privacy – I genitori sono separati, divorziati, morti? Sono stranieri? Dove risiedono i nonni? Lavorano? quante ore a settimana e quale è il loro stato di salute. Sono invalidi? Queste sono solo alcune delle domande alle quali hanno dovuto rispondere le famiglie che volevano iscrivere i propri figli ad un asilo nido comunale lombardo.

 

A un familiare però è venuto il dubbio che non tutti i dati richiesti fossero necessari e pertinenti, in particolare quelli relativi allo stato di salute e invalidità dei nonni, e si è rivolto al Garante privacy, il quale gli ha dato ragione.

 

Troppi e non indispensabili i dati chiesti dal comune per predisporre la graduatoria di ammissione all’asilo nido. E’ stato questo il giudizio del Garante che ha dichiarato [doc. web n. 2554925] illecita la raccolta di un numero così rilevante di informazioni, spesso inutili e in alcuni casi di natura sanitaria, ed ha vietato al comune di raccoglierle di nuovo in futuro, limitandosi alla raccolta delle sole informazioni necessarie alla verifica dei criteri di iscrizione previsti dal Regolamento comunale. L’Autorità ha ordinato, inoltre, al comune di cancellare i dati non pertinenti già acquisiti in violazione della disciplina sulla privacy. Nel definire la segnalazione l’Autorità ha rilevato un effettivo disallineamento tra i numerosi dati personali, anche sensibili, richiesti dal Comune nel modulo di domanda di iscrizione all’Asilo e quelli che il Regolamento comunale prende in considerazione per attribuire i punteggi della graduatoria di iscrizione al nido (attività dei genitori compreso l’orario di lavoro, presenza di persone invalide nel nucleo familiare, affidamento ai servizi sociali, numero dei figli, età, eventuali gemelli).

Il docente ha diritto di conoscere le dichiarazioni che lo riguardano rese dai genitori alla scuola

Il Garante della Privacy, con provvedimento del 18 luglio 2013, ha ribadito che il dirigente scolastico non può negare al docente di conoscere e di accedere alle dichiarazioni rese dai genitori degli alunni e che lo riguardano, trattandosi di veri e propri dati personali del medesimo.

La vicenda da cui trae origine il provvedimento in questione nasce da una riunione svoltasi in un istituto scolastico (presumibilmente senza la docente in questione), nel corso della quale i genitori degli alunni mettevano a verbale alcune considerazioni ed episodi riguardanti l’insegnante; altre dichiarazioni scritte venivano poi rilasciate personalmente dai genitori, appositamente convocati dal dirigente scolastico in un’altra occasione.

Venuta a conoscenza dell’esistenza di dichiarazioni che la riguardavano, la docente chiedeva alla scuola di conoscere il contenuto delle stesse, motivando la richiesta sulla base dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, secondo il quale “L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile”.

La scuola opponeva un netto rifiuto, affermando che la legge n. 241/1990 non consentiva l’accesso alle dichiarazioni rilasciate dai genitori e verbalizzate, e ciò da un lato a tutela della riservatezza delle opinioni espresse confidenzialmente dalle famiglie degli alunni in un rapporto fiduciario ed informale, dall’altro perché i verbali in cui erano inserite tali dichiarazioni non avevano contenuto provvedimentale né supportavano alcun atto derivato o connesso.

Il Garante della Privacy, accogliendo il ricorso dell’insegnante, ha sottolineato come il diritto di accesso di cui all’art. 7 del Codice della Privacy è distinto dal diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990, in quanto è volto a consentire agli interessati di ottenere, ai sensi dell’art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Il Provvedimento del Garante della Privacy

 

Scuole: no alle impronte digitali per professori e personale amministrativo

comunicato Garante della privacy – Vietato l’uso di impianti biometrici per la rilevazione delle presenze in tre istituti superiori.

 

Gravidanza a rischio è un dato coperto da privacy

Il garante della Privacy, con provvedimento n. 315 del 27 giugno 2013, ha stabilito che la Pubblica Amministrazione non può divulgare lo stato di gravidanza a rischio di una dipendente. Gli unici a

 

conoscere il dato sensibile possono essere i funzionari dell’ufficio personale e altri incaricati dello specifico trattamento in applicazione della normativa sul rapporto di lavoro. Leggi l’articolo

 

Le  scuole  non  possono  pubblicare  graduatorie  on  line  con  dati  personali  e  sensibili Le scuole non possono pubblicare on line numeri di telefono, codice fiscale o indirizzo del personale della scuola: sono 8.000 i dati del personale che le scuole devono rimuovere dai loro   siti.

Tutte le graduatorie, sia di docenti che di ATA, devono essere ripulite dai dati personali.

Il garante della Privacy ha accertato, dopo una ricerca sui siti web scolastici, che tali dati erano stati resi, tra l’altro, indicizzabili, il che vuol dire che sono raggiungibili anche solo digitando il nome su internet. Il Garante, con il provvedimento del 2 marzo 2011 n.88 (Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuto anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web), ha stabilito che le graduatorie devono contenere solo i dati strettamente necessari all’individuazione del candidato: nome, cognome, punteggio e posizione in graduatoria. Tutti gli altri dati, come indirizzo, telefono, non possono essere diffusi, per evitare abusi, compreso il furto di identità.

Indirizzi e telefono nelle graduatorie dei precari, il garante della privacy ne vieta la pubblicazione

red – Non si possono pubblicare i dati personali e il Garante intima a tre scuole di rimuovere i dati sensibili dalle graduatorie. Si tratta di informazioni in più rispetto alla necessità di comunicazione con il pubblico. Leggi l’articolo

 

Il Garante ha dato ragione ad alcuni docenti che lamentavano la pubblicazione dei propri dati e ha emanato tre provvedimenti, il n. 2536409, 2536184 e il 2535862.

Il problema, oltre alla pubblicazione sui siti web era il fatto che le graduatorie, con relativi nomi e dati sensibili fossero indicizzati su Google e gli altri motori di ricerca, che rendeva accessibile a qualsiasi ricerca dati personali che avrebbero potuto arrecare fastidio agli interessati.

Il motivo della pubblicazione delle graduatoria, cioè conoscere la propria posizione in relazione ai punteggi degli aspiranti, non deve, dunque, contemplare la pubblicazione dei numeri di telefono.

Comunicare un voto a voce alta non viola la privacy

La questione è stata sollevata da un utente di skuola.net che nel forum si lamentava della prof della figlia che non scrive i voti sul compito, ma li comunica oralmente.

L’argomento è affrontato dal garante della privacy che nella sua guida per la protezione dei dati personali afferma: "I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell’istruzione".

Insomma, il voto può essere divulgato anche con banditore al seguito.

Vietato pubblicare l’elenco degli alunni sul sito della scuola

A decretarlo è il garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 383 del 6 dicembre 2012.

 

La segnalazione è giunta dai genitori di un alunno che denunciavano, in particolare, un carattere diverso, nei dati pubblicati, dei nomi dei ripetenti.

Un errore dovuto ad un copia-incolla dai files di origina, ma che è stato prontamente corretto.

Per quanto riguarda la pubblicazione degli elenchi degli iscritti alle prime classi di questo Liceo in questione, ha affermato la Dirigente, "rientra nella facoltà, anche in applicazione degli OO.CC. di questo Liceo che specificano i criteri di composizione delle classi, al fine di snellire le procedure necessarie all’avvio dell’anno scolastico e agevolarne il rispetto (acquisto libri di testo, conoscenza

 

sede di allocazione delle classi, eventuale verifica di richiesta di desiderata ecc.), considerato il numero dei destinatari, l’onerosità, la tempistica e la possibile inefficienza di una comunicazione personale"

Ma, per il garante non è accettabile la pubblicazione dei nominativi degli alunni a prescindere dall’incidente degli alunni ripetenti.

E a nulla è valsa la difesa della dirigente che ha affermato di aver perseguito "finalità di trasparenza e pubblicità amministrative, atte a indicare ufficialmente l’elenco degli studenti iscritti, la consistenza numerica delle classi e la divulgazione precoce degli inserimenti al fine di "fornire informazioni utili per acquisto libri di testo, conoscenza sede di allocazione delle classi, eventuale verifica di richiesta di desiderata ecc.

Infatti, per il garante "la diffusione da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento".

Pertanto, afferma "l’illiceità della diffusione di dati personali in esame, in quanto effettuata dal Liceo in assenza di una norma di legge o di regolamento che la ammetta".

 

Il docente non è coperto dal diritto di privacy mentre fa lezione

Se una maestra è sospettata di violenze sui bambini, è possibile filmare all’interno dell’aula le lezioni per verificare il comportamento e quindi avere delle prove senza richiedere il permesso del gip. A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33593 del 3 settembre 2012, come riporta un articolo del “Sole 24 ore”. Leggi l’articolo

 

Prove INVALSI, informativa privacy

 

L’INVALSI pubblica sul proprio sito l’informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti coinvolti nelle prove nazionali.

L’informativa spiega le modalità delle prove cui saranno sottoposti gli studenti ed è indirizzata ai genitori. Si ribadisce quanto già messo in atto nelle prove degli anni passati, cioè: uso delle etichette con i codici della scuola, del plesso, del livello di classe e sezione sui fascicoli contenenti i testi delle prove saranno apposte etichette recanti i codici identificativi della scuola, del plesso, del livello di classe frequentata, della sezione e dello studente.

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Informativa Regolamento (UE) 2016/679 - RGPD

Comunicazione RPD-DPO Garante
Comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (art.37, par.7 del Regolamento (UE) 2016/679 - RGPD)

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